TITOLO 1° : SEDE – OGGETTO – SCOPI – NATURA – COLORI SOCIALI

  • Sede, durata e oggetto
    • E’ costituita con sede in Dervio (LC) in Via degli Ulivi, 11 l’associazione sportiva dilettantistica denominata “Centro Vela Dervio Associazione dilettantistica”
    • È facoltà dell’Assemblea Ordinaria dei Soci trasferire la sede in altro luogo dello stesso Comune, ovvero istituire sedi secondarie in altri Comuni dello Stato o all’estero.
    • La durata dell’associazione è illimitata.
    • L’associazione ha per oggetto tutte le attività mirate al perseguimento degli scopi sociali nonché tutte le attività accessorie e strumentali ad esse.
  • Scopi
    L’associazione ha per scopi:

    • Contribuire alla diffusione, conoscenza e pratica dello sport della Vela e delle attività sportive ad essa connesse attraverso corsi, scuole di addestramento nonché seminari, convegni, raduni tecnici e similari, la realizzazione di scambi culturali – sportivi anche con l’estero.
    • La proposta dello sport ai giovani per la costruzione di percorsi educativi, e processi di socializzazione.
    • La partecipazione a competizioni sportive in Italia e all’estero.
    • L’organizzazione diretta o indiretta di competizioni sportive.
    • Offrire ai soci, nella sede e con le attrezzature idonee, attività logistiche, di esercitazione, ricreative, ed educative connesse alle finalità istituzionali nei limiti delle risorse disponibili.
  • Natura
    • L’associazione, ente affiliato alla Federazione Italiana Vela (FIV) ed al C.O.N.I., è apolitica, apartitica e aconfessionale, non persegue scopo di lucro e non può distribuire utili. Eventuali avanzi derivanti dalla gestione devono essere reinvestiti per l’attuazione degli scopi istituzionali.
  • Colori e Bandiera sociale
    • I colori sociali sono Bianco – Rosso – Blu.
    • La bandiera sociale è formata da un guidone triangolare a fondo blu con croce rossa recante al centro un gabbiano bianco e scritta CENTRO VELA DERVIO.

TITOLO 2° : PATRIMONIO – ESERCIZIO SOCIALE

  • Patrimonio ed entrate
    • Il patrimonio sociale dell’associazione è costituito dalle proprietà immobiliari di cui questa sia proprietaria per acquisti, lasciti e donazioni, dalle proprietà mobiliari, nonché da tutti gli altri valori di cui abbia piena disponibilità a qualunque titolo
    • Le entrate sono costituite dalle quote associative annuali e di ammissione, dai proventi di manifestazioni sportive e da quant’altro concorra ad incrementare l’attivo sociale.
  • Esercizio sociale
    • L’esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
    • Entro sessanta giorni il Consiglio Direttivo deve compilare il Rendiconto Economico consuntivo e quello preventivo che, corredati dalla relazione del Revisore dei Conti, devono essere sottoposti all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria dei Soci.
    • E’ fatto divieto la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o patrimonio durante la vita dell’associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge.

 TITOLO 3° : I SOCI

  • Soci – Loro qualifica
    • Possono essere ammessi alla categoria di socio tutti coloro che, volendo svolgere attività sportiva, né facciano domanda scritta controfirmata da due Soci; tale domanda dovrà essere ad insindacabile giudizio, accettata dal Consiglio Direttivo ed affissa all’albo sociale per un periodo di 10 giorni.
    • Le domande di ammissione a socio presentate da giovani di età inferiore a 18 anni, effettuate con le modalità di cui al punto precedente, dovranno essere convalidate dall’assenso di chi esercita la patria potestà.
    • L’ammissione a socio, in qualunque epoca dell’anno venga accordata, è subordinata al versamento dell’intera quota sociale secondo quanto specificato nell’articolo 9.
    • I soci si suddividono nelle seguenti categorie: FondatoriOnorariBenemeritiSostenitoriOrdinariAtleti – Juniores – Cadetti.
    • Sono soci Fondatori tutti coloro abbiano partecipato alla costituzione dell’associazione contribuendo con un prestito infruttifero.
    • Sono Soci Onorari coloro ai quali l’associazione deve particolare riconoscenza. Vengono nominati a vita dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, fatto salvo quanto specificato nel capoverso 7.11.
    • Sono soci Benemeriti coloro i quali si distinguono per munificità e prodigalità o meriti sportivi. Vengano nominati dal Consiglio Direttivo.
    • Sono soci Sostenitori e Ordinari coloro i quali pagano le rispettive quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.
    • Sono Soci Atleti, coloro i quali pagano le rispettive quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo, e che praticano l’attività sportiva in accordo con le normative FIV.
    • Sono Soci Juniores e Cadetti i giovani con età stabilita dalla Federazione Italiana Vela che pagano le rispettive quote sociali stabilite dal Consiglio Direttivo.
    • La qualifica di socio si perde per decesso, per morosità o per indegnità.
    • La morosità e l’indegnità viene dichiarata dal Consiglio Direttivo.
  • Diritti dei Soci
    • Tutti i Soci, ad esclusione dei minorenni, hanno diritto al voto.
    • Tutti i Soci hanno diritto a partecipare all’Assemblea anche a mezzo delega scritta ad altro socio avente diritto di voto. Un socio non può rappresentare mediante delega più di tre soci.
    • Tutti i Soci hanno diritto di frequentare i locali sociali e di usufruire dei vantaggi che la Società offre.
    • Tutti i Soci hanno diritto ad utilizzare il materiale sociale ed intervenire alle manifestazioni organizzate secondo le norme previste dai regolamenti sociali in uso e approvati dal Consiglio Direttivo.
  • Doveri dei Soci
    • I Soci sono tenuti a pagare la quota di ammissione una tantum nonché la quota di associazione annuale nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio Direttivo.
    • I Soci devono comportarsi in modo irreprensibile sia dentro i locali sociali sia all’esterno nell’ambito delle attività attinenti gli scopi sociali e sono tenuti ad osservare lo Statuto ed i Regolamenti.
  • Intrasmissibilità delle quote
    • La quota di associazione e la quota di ammissione sono intrasmissibili e non rivalutabili. E’ fatta salva la possibilità del trasferimento per causa di morte. Le quote associative annuali già versate non sono rimborsabili
    • Nel caso di trasferimento delle quote mortis-causa si applica, nei confronti di un unico rappresentante degli eredi, la clausola di gradimento da parte del Consiglio Direttivo.

TITOLO 4° : IL CONSIGLIO DIRETTIVO

  • Consiglio Direttivo
    • La Società è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da sette membri, eletti dall’Assemblea Ordinaria dei Soci.
    • Il Consiglio Direttivo resta in carica per la durata di tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.
    • Il Consiglio Direttivo nella sua prima seduta nomina il Presidente, il vicePresidente, i Dirigenti delle sezioni, il Segretario e il Tesoriere.
    • Il Consiglio Direttivo si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da parte della maggioranza dei componenti il Consiglio stesso.
  • Decadenza del Consiglio Direttivo
    • Il Consiglio Direttivo decade per dimissioni o per impedimento definitivo, anche non contemporanei, della maggioranza dei suoi componenti nell’arco di un triennio.
    • Nel caso di decadenza del Consiglio Direttivo il Presidente, o in mancanza di esso il vicePresidente, entro trenta giorni convoca un’Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l’elezione di un nuovo Consiglio Direttivo. I nuovi eletti restano in carica fino al termine del triennio.
    • In caso di decadenza o di dimissioni di uno o più consiglieri, dimissioni che devono essere presentate in forma scritta, lo/gli stessi verrà/verranno sostituito/i con elezione alla prima assemblea ordinaria utile.
  • Poteri e Competenze del Consiglio Direttivo
    • Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, o in sua assenza dal vicePresidente.
    • Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.
    • Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria salvo le modifiche statutarie, lo scioglimento dell’Associazione e l’alienazione del Patrimonio sociale.
    • Il Consiglio Direttivo predispone e delibera il Regolamento per il funzionamento della Società, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati.
    • Il Consiglio Direttivo può procedere alla nomina di collaboratori e consulenti, anche tra i non soci, determinandone il compenso e le mansioni.
    • Il Consiglio Direttivo decide i provvedimenti disciplinari a carico dei Soci, adottando in relazione alla gravità dei fatti le seguenti sanzioni:
      • Ammonizione
      • Deplorazione
      • Sospensione fino a un massimo di dodici mesi
      • Radiazione
    • Avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo è ammesso reclamo scritto, con memoria difensiva, all’Assemblea Straordinaria dei Soci da proporre entro trenta giorni dalla comunicazione. L’Assemblea Straordinaria deve essere convocata entro trenta giorni dal deposito del reclamo e tenuta entro i successivi trenta giorni.
    • Delle riunioni del Consiglio verrà redatto il verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e del quale i Consiglieri assenti hanno il dovere di rendersi edotti.

TITOLO 5° : IL PRESIDENTE

  • Presidente
    • Il Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo durante la prima seduta successiva alla elezione.
    • Il Presidente rappresenta legalmente la Società nei confronti di terzi e/o in giudizio, cura l’esecuzione dei deliberati dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.
    • Nei casi di comprovata urgenza può esercitare i poteri conferiti al Consiglio Direttivo, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione utile successiva.

TITOLO 6° : L’ASSEMBLEA ORDINARIA

  • Assemblea Ordinaria – Poteri e Competenze
    • L’Assemblea Ordinaria è costituita da tutti i Soci.
    • Non possono partecipare all’Assemblea i Soci non in regola con i pagamenti delle quote ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
    • L’Assemblea nomina il Presidente, il Segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.
    • L’Assemblea Ordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.
    • L’Assemblea Ordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera con voto palese e a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto; nel caso di seduta elettiva l’Assemblea delibera l’elezione degli Organi sociali a scrutinio segreto.
    • Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci:
  1. La discussione ed approvazione della relazione sulla gestione trascorsa.
  2. La discussione ed approvazione del Rendiconto Economico consuntivo e di quello preventivo.
  3. La proclamazione dei Soci onorari.

Sono di competenza dell’Assemblea Ordinaria dei Soci in seduta elettiva:

  1. L’elezione del Consiglio Direttivo.
  2. L’elezione del Revisore dei conti
  3. La nomina dei rappresentanti degli atleti e dei tecnici per le elezioni F.I.V:.
  • Convocazione dell’Assemblea Ordinaria
    • I soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo almeno una volta l’anno per l’approvazione dei Rendiconti Economici entro novanta giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale.
    • L’Assemblea Ordinaria Elettiva deve inoltre essere tenuta entro il mese di marzo dell’anno successivo alla scadenza degli incarichi elettivi.
    • I Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, da esporsi all’Albo della Società e mediante comunicazione attraverso la posta tradizionale e/o elettronica almeno quindici giorni prima della seduta..

TITOLO 7° : L’ASSEMBLEA STAORDINARIA

  • Assemblea Straordinaria – Poteri e Competenze
    • L’Assemblea Straordinaria è costituita da tutti i Soci.
    • Non possono partecipare all’Assemblea i Soci non in regola con i pagamenti delle quote ed i Soci ai quali sia stata irrogata una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
    • L’Assemblea nomina il Presidente, il Segretario ed, ove occorra, il seggio elettorale.
    • L’Assemblea Straordinaria in prima convocazione è legalmente costituita con almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci aventi diritto di voto presenti.
    • L’Assemblea Straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza semplice dei presenti aventi diritto di voto; Per lo scioglimento dell’Associazione e l’alienazione del Patrimonio Sociale occorre il voto favorevole dei tre quarti dei Soci aventi diritto di voto.
    • Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria dei Soci:
  1. Le modifiche allo Statuto.
  2. La decisione sui reclami presentati avverso i provvedimenti del Consiglio Direttivo.
  3. Lo scioglimento dell’Associazione.
  4. L’alienazione del Patrimonio Sociale e la nomina del o dei liquidatori.
    • Sono di competenza dell’Assemblea Straordinaria dei Soci in seduta elettiva:
  5. L’elezione del Consiglio Direttivo e del Revisore dei Conti nel caso di decadenza anticipata degli stessi per il periodo a completamento del biennio.
  • Convocazione dell’Assemblea Straordinaria
    • L’Assemblea Straordinaria dei Soci è convocata dal Consiglio Direttivo qualora ne ricorrano le cause o su richiesta di almeno un terzo dei Soci aventi diritto di voto; Nella richiesta, redatta in forma scritta, deve essere indicato l’argomento o gli argomenti da trattare.
    • I Soci sono convocati in Assemblea Straordinaria dal Consiglio Direttivo mediante avviso di convocazione, contenente l’ordine del giorno, da esporsi all’Albo della Società e mediante comunicazione attraverso la posta tradizionale e/o elettronica almeno quindici giorni prima della seduta.

TITOLO 8° : IL REVISORE DEI CONTI

  • Il Revisore dei Conti – Poteri e Competenze
    • Il Revisore dei Conti resta in carica tre anni e risulta rieleggibile.
    • Il Revisore provvede al controllo dell’amministrazione e alla redazione della relazione al Rendiconto Economico consuntivo relativo alla gestione trascorsa.
  • Decadenza del Revisore dei Conti
    • Il Revisore dei Conti decade a seguito decadenza del Consiglio Direttivo nei termini previsti dall’articolo 12 comma 1 del presente Statuto.
    • Nel caso di decadenza del Revisore, il Presidente del Consiglio Direttivo, o in mancanza di esso il vicePresidente, entro trenta giorni convoca un’Assemblea Straordinaria Elettiva, da tenersi entro i trenta giorni successivi alla convocazione, per l’elezione di un nuovo Revisore. Il nuovo eletto resta in carica per il periodo a completamento del triennio.

TITOLO 9° : DISPOSIZIONI FINALI

  • Natura delle Cariche
    • Tutte le cariche sociali, elettive e non, previste dal presente Statuto non sono retribuite.
  • Candidature alle Cariche
    • I candidati alle cariche sociali devono presentare le loro candidature in forma scritta entro il termine fissato dal Consiglio Direttivo.
    • Non possono candidarsi i Soci non in regola con il pagamento delle quote, quelli che hanno subito una sanzione definitiva in corso di esecuzione.
  • Clausola compromissoria
    • I provvedimenti adottati dagli Organi dell’associazione hanno piena e definitiva efficacia nei confronti dei Soci.
    • Qualsiasi controversia insorga tra l’Associazione e i suoi Soci o tra i Soci stessi correlata all’attività sociale deve essere sottoposta all’Associazione.
    • I soci si impegnano a non adire in nessun modo le vie legali; per eventuali questioni che dovessero insorgere tra associazione e soci saranno sottoposte a giudizio inappellabile del Presidente della FIV o di persona da questi delegata, quale arbitro amichevole compositore
    • L’inosservanza di dette disposizioni costituisce illecito disciplinare.
  • Scioglimento dell’Associazione – Liquidazione del Patrimonio Sociale
    • Lo scioglimento anticipato dell’Associazione è deliberato dall’Assemblea Straordinaria, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri.
    • In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il Patrimonio Sociale verrà devoluto ad altri enti che perseguano finalità sportive analoghe.
  • Disposizioni finali
    • Per quanto non contemplato nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, alle Norme ed ai Regolamenti della Federazione Italiana Vela e del C.O.N.I. e alle vigenti disposizioni di legge.

 

 APPENDICE E NOTE

  • Approvato durante l’assemblea straordinaria del 7 febbraio 2004.
  • Modificato secondo delibera assemblea straordinaria del 7 febbraio 2004 in data 30 novembre 2005
  • Modificato secondo delibera assemblea straordinaria del 2 febbraio 2010 in data 30 marzo 2010